ANIEF Puglia, alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai docenti di strumento
musicale, ritiene opportuno fornire un quadro riepilogativo relativo:
๏ท alla partecipazione ai Consigli di classe;
๏ท agli scrutini intermedi e finali;
๏ท alla composizione delle sottocommissioni dโesame del primo ciclo;
๏ท alla partecipazione ai colloqui orali;
๏ท alla firma del PEI e alla partecipazione ai GLO;
๏ท alle modalitร di votazione negli scrutini e negli esami.
Il presente documento richiama:
๏ท il D.Lgs. 62/2017;
๏ท il DM 741/2017;
๏ท il DI 176/2022;
๏ท il D.Lgs. 297/1994.
1. DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE: NATURA DELLโINSEGNAMENTO.
Il docente di strumento musicale รจ docente curricolare appartenente a pieno titolo al Consiglio di
classe delle classi assegnate al percorso ad indirizzo musicale.
Ai sensi del DI 176/2022:
๏ท lโinsegnamento di strumento musicale costituisce specifica disciplina curricolare;
๏ท la valutazione riguarda esclusivamente gli alunni che frequentano il percorso ad indirizzo
musicale in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento.
Ne consegue che il docente di strumento:
๏ท partecipa agli organi collegiali della classe;
๏ท esercita perรฒ la funzione valutativa esclusivamente nei confronti degli alunni frequentanti
il percorso musicale in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento.
2. PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE
A) Consigli di classe ordinari
Il docente di strumento:
๏ท partecipa regolarmente ai Consigli di classe;
๏ท รจ componente a pieno titolo dellโorgano collegiale;
๏ท partecipa alle deliberazioni organizzative e didattiche.
Pertanto puรฒ intervenire:
๏ท nella programmazione educativa;
๏ท nelle deliberazioni organizzative;
๏ท nelle questioni disciplinari;
๏ท nelle attivitร inclusive e progettuali.
B) Consigli di classe in sede di scrutinio
In sede di valutazione periodica e finale:
๏ท il docente di strumento partecipa alla valutazione esclusivamente degli alunni che
frequentano il percorso musicale in riferimento alle alunne a agli alunni del proprio
strumento;
๏ท esprime il voto di strumento musicale;
๏ท concorre alla deliberazione finale limitatamente agli studenti di propria competenza
valutativa.
Per gli alunni che NON frequentano il percorso musicale:
๏ท il docente di strumento non esprime alcuna valutazione disciplinare;
๏ท non attribuisce voti;
๏ท non concorre alla determinazione della valutazione relativa alla propria disciplina non
fruita.
3. COLLEGIO PERFETTO E MAGGIORANZA NELLO SCRUTINIO
Il Consiglio di classe in sede di scrutinio costituisce โcollegio perfettoโ.
Ciรฒ significa che:
๏ท devono essere presenti tutti i componenti aventi titolo;
๏ท non sono ammesse astensioni;
๏ท le deliberazioni avvengono a maggioranza.
Tuttavia il diritto di voto deve essere rapportato alla competenza valutativa effettiva.
Pertanto:
Per gli alunni frequentanti il percorso musicale
il docente di strumento:
๏ท partecipa pienamente alla votazione in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio
strumento;
๏ท concorre alla formazione della maggioranza.
Per gli alunni NON frequentanti il percorso musicale
il docente di strumento:
๏ท non possiede competenza valutativa;
๏ท non esprime voto;
๏ท non partecipa alla deliberazione valutativa riferita a quello specifico alunno.
Di conseguenza:
๏ท il quorum deliberativo viene calcolato esclusivamente sui docenti aventi titolo valutativo
rispetto allโalunno scrutinato.
4. COMMISSIONE DโESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017:
๏ท la Commissione dโesame รจ composta dai docenti del Consiglio di classe;
๏ท il docente di strumento musicale รจ quindi componente della sottocommissione.
Il docente di strumento:
๏ท partecipa alle operazioni dโesame;
๏ท partecipa agli scrutini finali;
๏ท รจ commissario a pieno titolo.
๏ท โI docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunni
e agli alunni del proprio strumento, a quelli della sottocommissioneโ (art.8 comma 3 D.M.
176/22)
๏ท entra nella sottocommissione โin riferimento agli alunni del proprio strumento.
5. PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE
A) Alunni frequentanti il percorso musicale
Per tali studenti:
๏ท il docente di strumento partecipa pienamente al colloquio in riferimento alle alunne e agli
alunni del proprio strumento;
๏ท conduce la prova pratica di strumento;
๏ท esprime la relativa valutazione;
๏ท concorre alla determinazione del voto finale.
Il DM 741/2017 prevede infatti che:
๏ท nellโambito del colloquio sia svolta la prova pratica di strumento musicale per gli alunni
iscritti al percorso.
B) Alunni NON frequentanti il percorso musicale
Per gli alunni che non si avvalgono dellโinsegnamento di strumento:
๏ท il docente di strumento non svolge attivitร valutativa;
๏ท non conduce parti del colloquio;
๏ท non formula valutazioni disciplinari riferite alla prova orale;
๏ท non firma elaborati compiti scritti.
La sua eventuale presenza (passiva) deriverebbe esclusivamente dalla composizione formale della
sottocommissione.
pertanto in coerenza con il principio di competenza valutativa:
๏ท il docente di strumento non partecipa alla votazione riferita agli alunni non iscritti al
percorso musicale e di conseguenza partecipa solo al colloquio pluridisciplinare in
riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento;
๏ท tale circostanza venga opportunamente verbalizzata nella riunione plenaria.
6. PEI, GLO E DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE
La firma del PEI deve essere distinta dalla titolaritร della valutazione disciplinare.
Il PEI:
๏ท รจ documento collegiale;
๏ท viene elaborato nellโambito del GLO;
๏ท coinvolge i docenti componenti del Consiglio di classe.
Alunno con disabilitร che NON frequenta strumento musicale
In tale situazione:
๏ท il docente di strumento non predispone obiettivi disciplinari riferiti alla propria materia;
๏ท non esprime valutazioni relative ad una disciplina non frequentata;
๏ท non formula interventi didattici specifici di strumento musicale.
Tuttavia:
๏ท in qualitร di componente del Consiglio di classe, potrebbe essere convocato al GLO e
sottoscrivere il PEI quale componente collegiale, ma considerata la sua presenza (passiva)
sarebbe superfluo.
La firma:
๏ท non implica competenza valutativa;
๏ท non implica presa in carico disciplinare dellโalunno;
๏ท attesta esclusivamente partecipazione allโorgano collegiale.
ANIEF Puglia evidenzia comunque che:
๏ท la mancata firma del docente di strumento, in assenza di rapporto didattico con lโalunno,
non determina invaliditร del PEI;
๏ท prevale il principio sostanziale dellโeffettiva partecipazione dei docenti coinvolti nel
percorso educativo dellโalunno.
โLa mera appartenenza formale al Consiglio di classe non comporta automaticamente obbligo
sostanziale di sottoscrizione del PEI in assenza di effettiva partecipazione didattica, valutativa o
progettuale riferita allโalunno.โ Infatti il docente di strumento musicale, in assenza di
insegnamento impartito allโalunno, non appare titolare di una posizione sostanziale tale da
rendere necessaria la sottoscrizione del PEI, giuridicamente, la firma ed eventuale partecipazione
al GLO in questi casi (giuridicamnete) viene considerata sostanzialmente superflua.
7. PRINCIPIO CONCLUSIVO
Il docente di strumento musicale:
๏ท รจ componente del Consiglio di classe;
๏ท รจ componente della sottocommissione dโesame;
๏ท partecipa agli organi collegiali della classe;
ma:
๏ท esercita funzione valutativa esclusivamente nei confronti degli alunni frequentanti il
percorso musicale in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento.
Pertanto:
๏ท la partecipazione collegiale non coincide automaticamente con il diritto di valutazione;
๏ท il diritto di voto negli scrutini e negli esami deve essere correlato alla competenza
disciplinare effettivamente esercitata.
ANIEF Puglia auspica che le istituzioni scolastiche adottino modalitร organizzative e verbalizzazioni
coerenti con tali principi, al fine di garantire:
๏ท correttezza delle procedure;
๏ท legittimitร delle deliberazioni;
๏ท tutela delle prerogative professionali dei docenti di strumento musicale.
Personale scolastico
Docente